Statuto di Lotta Sociale
Art. 1 - Denominazione e Finalità
1.1 - È costituita l’Associazione politico culturale denominata “Lotta Sociale“, Associazione senza fini di lucro, di seguito indicata anche come “Associazione”.
1.2 - Lotta Sociale ha sede legale in Vicolo Case Ferrovieri 6, 27058 Voghera (PV).
1.3 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
1.4 - Lotta Sociale è una Associazione politico culturale che lavora ad una trasformazione della società in direzione dell'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano del lavoro, dell'istruzione, della sanità, del sistema abitativo, pensionistico e giuridico utilizzando solo metodi democratici.
1.5 - Lotta Sociale riconosce e rispetta e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
Art. 2 - Simbolo
2.1 - Il simbolo di Lotta Sociale appartiene al Direttivo Nazionale.
2.2 - Il simbolo nell’ALLEGATO I del presente Statuto, è costituito da un cerchio racchiudente al centro il segno matematico = “uguale” a indicare l’uguaglianza, con la scritta “Lotta” in alto e “Sociale” in basso.
Il segno matematico uguale è di due colori: la linea superiore di colore verde, quella inferiore di colore rosso, per ricondurre, insieme allo sfondo bianco, i colori della bandiera Italiana.
2.3 - Il simbolo costituisce anche contrassegno elettorale.
2.4 - Il Direttivo Nazionale può concedere l’utilizzo del simbolo a terzi per fini elettorali. È facoltà del Direttivo Nazionale sostituire, tramite la redazione di un verbale di assemblea del Direttivo Nazionale, la parola “Lotta“ con “Giustizia“ per fini elettorali.
Art. 3 – Quota Associativa Annuale
3.1 - I Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari sono tenuti al versamento della Quota Associativa Annuale.
3.2 - L’importo minimo della Quota Associativa Annuale verrà determinato dal Direttivo Nazionale e indicato in un Regolamento interno che verrà redatto dopo il presente Statuto e ogni volta che subirà variazioni.
3.3 - La prima Quota Associativa Annuale in corso di validità dopo la registrazione del presente Statuto è pari ad Euro 20,00.
3.4 - La Quota Associativa Annuale, e il conseguente tesseramento, ha validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre dell’anno in corso. Eventuali ratei non goduti non sono soggetti a rimborso.
Art. 4 - Organi di Lotta Sociale
4.1 - Costituiscono gli Organi dell’Associazione:
- I Soci
- l’Assemblea Generale dei Soci
- Direttivo Nazionale
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario Nazionale
- Sezioni locali (S. Cittadine, S. Provinciali e S. Regionali)
- Comitato Disciplinare e di Garanzia
- Bacheca Nazionale
4.2 - Eventuali variazioni sul numero, la composizione e le attribuzioni degli organi di Lotta Sociale, nonché le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi potranno essere ratificate da successivi Regolamenti emessi dal Direttivo Nazionale (previa comunicazione ufficiale apposta sulla Bacheca Nazionale).
Art. 5 – I Soci
5.1 - Si distinguono due tipologie di associati:
5.1.1 - Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, firmatari dell’Atto Costitutivo del presente Statuto nella data di prima emissione, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari e sono tenuti al versamento della Quota Associativa Annuale, fanno parte del Direttivo Nazionale fino a rinuncia presentata con Raccomandata A/R o PEC inviata al Presidente in carica che deve accettare le dimissioni pubblicandole sulla Bacheca Nazionale.
5.1.2 - Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, che abbiano richiesto l’ammissione all’Associazione, sono tenuti al versamento della Quota Associativa Annuale nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell’Associazione, qualora vengano richiesti. I Soci Sostenitori aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell’Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in ambito associativo e non possono ricoprire alcuna carica sociale salvo nomina diretta con delibera del Direttivo Nazionale.
5.1.3 - Soci Ordinari: tutti i Soci Sostenitori che, dopo un anno solare continuativo di vita associativa richiede e ottiene lo status di Socio Ordinario (come descritto nel punto 5.3). Sono tenuti al versamento della Quota Associativa Annuale nonché di contributi straordinari o quote di frequenza alle singole iniziative dell’Associazione, qualora vengano richiesti. I Soci Ordinari aderiscono alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell’Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità, hanno diritto di voto in ambito associativo e possono coprire una o più cariche citate dall’Art. 4.1 del presente Statuto a seguito di regolari votazioni.
5.1.4 - Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche, imprese, enti o istituzioni, particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica, previa delibera del Consiglio Direttivo pubblicata in Bacheca Nazionale. I Soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni comunicate con Raccomandata A/R o PEC e non devono versare la Quota Associativa Annuale né quote straordinarie o quote di frequenza alle singole iniziative dell’Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto. I Soci Onorari, possono elargire un contributo liberale in qualsiasi momento.
5.2 - Possono richiedere l’iscrizione a Lotta Sociale le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che si impegnano a perseguire gli scopi e le finalità associative e che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto e tutti i Regolamenti in corso d’opera al momento della sottoscrizione.
5.3 - I Soci Sostenitori dopo un anno dalla data del tesseramento, potranno fare domanda, tramite modulo per diventare Soci Ordinari. Saranno i Direttivi Cittadini di appartenenza a valutare la collaborazione e il contributo del Socio Sostenitore accettando la domanda.
5.4 - A ogni Socio verrà consegnata una tessera nominativa emessa dalla Segreteria Nazionale e firmata dal Presidente in carica, nella quale verrà indicata la qualifica di Socio (Fondatore, Sostenitore, Ordinario, Onorario).
5.5 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, per sospensione o espulsione (art. 12.9 del presente Statuto), per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o ai Regolamenti in vigore, o per morosità.
Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire alla Segreteria Nazionale con ogni strumento idoneo purché sia dimostrabile l’avvenuto ricevimento (Raccomandata A/R, PEC).
Art. 6 - Assemblea Generale dei Soci
6.1 - L’Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per informare gli Associati dell’andamento dell’attività sociale, mentre si convoca ogni 10 (dieci) anni per eleggere o confermare Presidente e Vicepresidente del Direttivo Nazionale.
6.2 - L’Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari regolarmente iscritti all’Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Direttivo Nazionale o da almeno due terzi dei Soci Ordinari. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario assoluto.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto, di norma, è palese e può essere espresso, dove previsto, per iscritto, per alzata di mano o tramite sistemi informatici. Possono essere indette votazioni con voto segreto.
Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell’Associazione o dal Direttivo Nazionale.
In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di una delega.
La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea mediante avviso pubblico sulla Bacheca Nazionale.
6.3 - Ogni Delibera, nomine e le Comunicazioni Ufficiali devono essere pubblicate sulla Bacheca Nazionale.
6.4 - L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente e il Vice Presidente del Direttivo Nazionale e i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia;
- approva annualmente il rendiconto dell’esercizio annuale precedente e il progetto di conto previsionale per l’anno successivo;
- approva o chiede eventuali revisioni ai Regolamenti che, comunque, dovranno essere conformi alle regole e ai principi contenuti nel presente Statuto;
- delinea le attività associative in via preventiva.
6.5 - La convocazione di un’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, l’eventuale scioglimento dell’Associazione o per discutere altri gravi o importanti argomenti.
6.6 - I Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono partecipare alle Assemblee solo se in regola con il pagamento della Quota Associativa Annuale. I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee, se è ritenuto utile e/o opportuno, ma non hanno diritto di voto.
Art. 7 – Direttivo Nazionale
7.1 - I Soci Fondatori hanno diritto di fare parte del Direttivo Nazionale fino a dimissioni, decesso o sfiducia richiesta e deliberata dal Comitato Disciplinare e di Garanzia come da Art. 12.8 del presente Statuto.
Il primo Direttivo Nazionale è composto dai Soci Fondatori, che rimangono in carica per tutta la durata dell’Associazione salvo dimissioni o decesso.
7.2 - Il Direttivo Nazionale è composto da un numero dispari con un minimo di tre membri, ed è composto dai Soci Fondatori, tutti i Presidenti Regionali, gli Europarlamentari, i Senatori, i Deputati e i Consiglieri Regionali.
Possono far parte del Direttivo Nazionale solo i Soci in regola con il pagamento della Quota Associativa Annuale.
7.3 - Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7.4 - I membri del Direttivo Nazionale svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica dieci anni e sono rieleggibili.
7.5 - Il Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è l’organo rappresentativo di tutti i Soci di Lotta Sociale.
7.6 - Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all’anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente tramite e-mail, telefono, Whatsapp o Bacheca Nazionale.
Può essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da:
- il Presidente;
- almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata;
- almeno il trenta per cento dei soci Fondatori e Ordinari su richiesta motivata.
7.7 - Il membro del Direttivo Nazionale assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante delibera del Direttivo Regionale di appartenenza dello stesso.
Nel periodo intermedio il Direttivo Nazionale continua regolarmente adoperare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi dei suoi componenti; nel qual caso è data facoltà al Direttivo Nazionale stesso di cooptare entro l’anno i membri mancanti.
7.8 - Il Direttivo Nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- è competente per tutte le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla denominazione del partito.
- propone e stabilisce la linea politica e programmatica di Lotta Sociale;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci;
- determinare la Quota Associativa Annuale;
- fissare le date delle manifestazioni nazionali organizzate dall’Associazione e curarne lo svolgimento;
- approvare le date e le modalità delle manifestazioni locali proposte dalle Sezioni Cittadine;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- deliberare in merito all’avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell’Associazione e dall’acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
- approvare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci dispesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- approvare il progetto di conto previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- delibera l’apertura di Sezioni Cittadine;
- attuare le sanzioni disciplinari disposte dal Comitato Disciplinare e di Garanzia nei riguardi dei Soci inadempienti ai loro obblighi;
- per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo le modifiche più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- può concedere, anche ai fini elettorali, l’utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, nonché ad altri Movimenti o Partiti politici le cui affinità con gli obiettivi di Lotta Sociale sono rimesse alla valutazione del Direttivo Nazionale;
- revocare la concessione del simbolo.
7.9 - Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare negli archivi della Segreteria Nazionale.
Art. 8 – Presidente
8.1 - Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tra i membri del Direttivo Nazionale e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza assoluta dell’Assemblea Generale dei Soci.
8.2 - Il Presidente dell’Associazione è altresì il Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci.
Al Presidente spetta la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente oda un Socio da scegliersi nella categoria dei Soci Fondatori od Ordinari, con delega ufficiale emessa dal Direttivo Nazionale.
8.3 - Il Presidente dirige l’Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa e, per quest’ultima funzione, può delegare il Vice Presidente o il Segretario Nazionale. Egli sottoscriverà, dopo l’approvazione del Direttivo Nazionale, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
8.4 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell’Associazione.
8.5 - Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Comitato Disciplinare e di Garanzia.
8.6 - Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Direttivo Nazionale.
8.7 - Il Presidente può, infine, delegare alcune delle proprie funzioni il Vice Presidente e/o il Segretario Nazionale.
8.8 - Il Presidente è compatibile con qualsiasi altra carica o incarico politico/amministrativo.
Art. 9 – Vicepresidente
9.1 - Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci tra i membri del Direttivo Nazionale e resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso ed è rieleggibile. La nomina avviene a maggioranza assoluta dell’Assemblea Generale dei Soci.
9.2 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.
9.3 - Il Vice Presidente è compatibile con qualsiasi altra carica o incarico politico/amministrativo.
Art. 10 – Segretario Nazionale
10.1 - Il Segretario Nazionale, per via del suo ruolo prevalentemente amministrativo, viene nominato dal Presidente dell’Associazione e decade dal ruolo solo per dimissioni o decesso.
10.2 - Al Segretario Nazionale spetta la gestione amministrativa ed economico-finanziaria di Lotta Sociale.
Il Segretario si occuperà della gestione del patrimonio di Lotta Sociale, di gestire la spesa delle campagne elettorali, la tenuta dei libri contabili in base alle Leggi vigenti in materia, l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, la sottoscrizione di contratti di affitto od atti unilaterali in genere, la sottoscrizione di mandati di pagamento.
Potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 11 – Organizzazione Territoriale: Sezioni Locali (Cittadine – Provinciali - Regionali)
11.1 – SEZIONI CITTADINE. In ogni città possono essere aperte Sezioni Cittadine di Lotta Sociale, purché gli iscritti aderiscano alle linee politiche, programmatiche e progettuali dell’Associazione, impegnandosi a rispettarne contenuti e finalità. Ogni Sezione Cittadina deve essere composta da un minimo di cinque soci Ordinari. Tra i cinque componenti non possono sussistere legami di convivenza, matrimonio o parentela (di primo grado).
In ogni Sezione Cittadina verrà votato da tutti i Soci Ordinari, un Presidente, un Vicepresidente e tre componenti del Direttivo Cittadino, tra questi ultimi tre Soci, il Presidente nominerà un Segretario Cittadino.
Il Direttivo Cittadino resterà in carica per due anni e sarà composto sempre da cinque Soci a prescindere dal numero degli iscritti alla Sezione.
Alla scadenza delle cariche si voterà per eleggere i nuovi componenti.
Il Presidente del Direttivo Cittadino entrerà di diritto nel Direttivo Provinciale.
11.2 – SEZIONI PROVINCIALI. In ogni Provincia verrà istituita un Sezione Provinciale, composta dai Presidenti delle Sezioni Cittadine, per un minimo di tre componenti e un massimo di nove. In ogni Sezione Provinciale verrà votato dai Presidenti delle Sezioni Cittadine un Presidente Provinciale e un Vicepresidente Provinciale. Il Segretario Provinciale verrà nominato dal Presidente Provinciale eletto.
Il Direttivo Provinciale resterà in carica tre anni. Alla scadenza i Presidenti delle Sezioni Cittadine in carica e i nuovi eletti, voteranno per i nuovi componenti del Direttivo Provinciale.
Il Presidente del Direttivo Provinciale entrerà di diritto nella Sezione Regionale Insieme a tutti i Sindaci eletti nella Regione di appartenenza.
11.3 – SEZIONI REGIONALI. Ogni Sezione Regionale sarà composta da tutti i Presidenti Provinciali e da tutti i Sindaci in carica nella stessa Regione, i quali voteranno per il Direttivo Regionale: Presidente Regionale e Vicepresidente Regionale. Il Segretario Regionale verrà nominato dal Presidente Regionale eletto.
Il Direttivo Regionale resterà in carica tre anni e sarà composto da un massimo di 21 eletti compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Regionale.
I Presidenti Regionali, entreranno di diritto nel Direttivo Nazionale.
11.4 – Tutte le elezioni per le Sezioni Cittadine, Provinciali e Regionali si svolgeranno a scrutinio segreto. Appositi regolamenti disciplineranno le relative elezioni.
Art. 12 – Comitato Disciplinare e di Garanzia
12.1 - Il Comitato Disciplinare e di Garanzia dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È composto da un numero dispari di membri (minimo tre e massimo sette) tra i quali è compreso il Presidente Nazionale in carica dell’Associazione e gli altri membri sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
12.2 - Il Comitato Disciplinare e di Garanzia sovraintende e sorveglia l’andamento dell’Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, verificando la congruenza dell’operato rispetto allo scopo associativo.
Sorveglia, altresì, sul rispetto delle norme di Legge e di Statuto e funge da organo di alta consulenza del Direttivo Nazionale.
12.3 - Al Comitato Disciplinare e di Garanzia è pure delegata la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli associati o tra un associato e l’Associazione stessa ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi inappellabili.
12.4 - Il Comitato Disciplinare e di Garanzia sostituirà a tutti gli effetti il Collegio dei Probiviri essendo allo stesso attribuiti i medesimi poteri.
12.5 - Il Comitato Disciplinare e di Garanzia può sottoporre all’Assemblea Generale dei Soci e al Direttivo Nazionale proposte per il miglior andamento della gestione.
12.6 - Il Comitato Disciplinare di Garanzia si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal Presidente, oppure quando ne facciano richiesta le Sezioni Locali (Cittadine, Provinciali e Regionali) e la maggioranza assoluta dell’Assemblea Generale dei Soci.
12.7 - Il Comitato Disciplinare di Garanzia, qualora se ne ravvisi la necessità, può essere presente alle riunioni del Direttivo Nazionale e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
12.8 - Il Comitato Disciplinare e di Garanzia emette le sanzioni derivanti dalle violazioni al presente Statuto e ai Regolamenti successivi, nonché dal comportamento lesivo nei confronti del Partito, in misura proporzionale al danno recato.
Le sanzioni disciplinari sono comunicate tramite Raccomandata A/R o PEC e sono le seguenti:
- richiamo scritto;
- la sospensione temporanea o la revoca degli incarichi svolti all’interno del Partito;
- la sospensione dal Partito per un periodo variabile da un mese a due anni;
- l’espulsione e la cancellazione dal registro dei Soci.
Art. 13 – Bacheca Nazionale
13.1 - La Bacheca Nazionale è lo strumento ufficiale di comunicazione dell’Associazione ed è composto da:
- Sito Internet: http://www.lottasociale.eu
- Posta Elettronica Certificata: certificata@pec.lottasociale.eu
- Email:
- Presidenza: presidenza@lottasociale.eu
- Segreteria Nazionale: info@lottasociale.eu
- Social Network: Facebook, Twitter, Instagram.
- Whatsapp
Fanno parte dei canali ufficiali di comunicazione dell’Associazione solo quegli strumenti citati nel presente Statuto e/o nei Regolamenti successivi e riportati sul sito internet dell’Associazione.
Uno o più strumenti sopra citati sono sufficienti per considerare qualsiasi comunicazione come regolarmente avvenuta.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
12.1 - Responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario Nazionale che assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso di Lotta Sociale.
Art. 15 - Patrimonio di Lotta Sociale
15.1 - Lotta Sociale non persegue fini di lucro.
Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di Lotta Sociale costituisce il suo patrimonio.
Art. 16 - Entrate
16.1 - Le entrate di Lotta Sociale sono derivanti da:
- da tesseramento all’Associazione;
- dall’incasso derivante da eventi e manifestazioni;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore di Lotta Sociale;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini in base alla normativa vigente;
- da rimborso elettorale;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla Legge.
Art. 17 – Uscite
17.1 - Le spese di Lotta Sociale sono le seguenti:
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- spese per finalità sociali.
Art. 18 – Scioglimento
18.1 - In caso di scioglimento di Lotta Sociale, deliberato tramite Assemblea Generale dei Soci, per qualunque causa, vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – Disposizioni finali
19.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai successivi Regolamenti, valgono le norme di Legge vigente in materia e la presente Associazione è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge n.157/1999, art. 6-bis, ove applicabili.
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ALLEGATO I
IL SIMBOLO DI LOTTA SOCIALE